BONUS SUD

News 2023. Prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta Mezzogiorno (detto anche Bonus Sud), istituito dalla legge di stabilità 2016 (L.208/2015).
Sullo stesso macchinario è possibile richiedere sia il credito d’imposta per il SUD (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) che il credito d’imposta 4,0. Ottengo entrambe le agevolazioni solo dopo aver acquistato il macchinario e con l’entrata in funzione dello stesso per la 4.0. Le aziende di Piccole dimensioni ottengono il 45% dell’ammontare dell’investimento sotto forma di credito d’imposta, 35% se medie e 25% se grandi imprese.

La legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ha istituito a decorrere dall’1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. La legge di stabilità 2020 (L. 160/2019) ha prorogato il credito fino al 31 dicembre 2020.

Successivamente, la legge di stabilità 2021 (L. 178/2020), ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2022.

In ultimo, con la legge di stabilità 2023 (L. 197/2022) è stata ulteriormente disposta la proroga per un altro anno, fino al 31 dicembre 2023, prevendendo, inoltre, che la copertura degli oneri per l’anno 2023 sia a carico delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc), relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027.

Caratteristiche principali:

  • Incentivo fiscale: È possibile compensarlo con tutte le imposte.
  • Quali beni sono agevolati: Macchinari, impianti, attrezzature varie nuove di fabbrica utilizzati per: •creazione di una nuova unità produttiva •ampliamento di uno stabilimento esistente •diversificare la produzione. Non è possibile la «mera sostituzione» Con Risposta a interpello n 322 dell’ 8 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito oggettivo della agevolazione del credito di imposta sisma che rimanda al credito per il Mezzogiorno.  L’agevolazione riguarda l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria di beni strumentali nuovi come “macchinari, impianti e attrezzature varie” facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo. Per individuare i tipi di beni ammissibili occorre riferirsi al principio contabile OIC n 16 “Immobilizzazioni materiali” alla voce B.II.2 Impianti e macchinario dove vanno iscritti gli impianti generici, impianti specifici, altri impianti, macchinario automatico e macchinario non automatico. Alla voce B.II.3 attrezzature industriali e commerciali dove vanno iscritti attrezzature e attrezzatura varia legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa. Secondo l’agenzia sono esclusi dalla agevolazione in oggetto tutti quelli classficabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma della agevolazione. Sono agevolabili inoltre i beni costruiti in economia e i beni complessi (purché il costo delle componenti nuove prevalga su quelle usate). Restano in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni usati o ricondizionati.
  • Quali imprese possono richiederla? Tutte le Aziende, indipendentemente dalla forma giuridica, con strutture produttive situate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo. Per accedere al credito d’imposta, al momento dell’invio dell’istanza, la società dovrà possedere un Durc in corso di validità e non dovrà versare in condizioni di difficoltà (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 par. 1 n. 18) del Reg. (Ue) n. 651/2014.I Settori esclusi Industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture (sono ammesse quelle classificate con il codice 52.), della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Imprese in difficoltà.
  • Compensazione E’ utilizzabile solo in compensazione in F24, indicando il codice tributo 6889. La compensazione può avvenire con qualsiasi F24 e solo in via telematica a partire dal quinto giorno dal rilascio della ricevuta di fruibilità rilasciata dall’agenzia dell’entrate. Si tratta di un risparmio d’imposta del 25% per le grandi aziende, 35% per le medie e 45% per le piccole imprese.) Periodo di compensazione progetti di investimento realizzati dal marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2023. Possono essere presentate anche più richieste di credito d’imposta e per investimenti già iniziati. Una delle caratteristiche più importanti di questa misura è la sua retroattività. Il Bonus Sud, infatti, può essere richiesto anche per gli investimenti effettuati negli anni precedenti, ovvero a partire dall’1 gennaio 2016.  Il credito di imposta per il Mezzogiorno, a partire dall’1 marzo 2017, è cumulabile con altre agevolazioni fiscali.Ad esempio, cumulando il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno con il credito d’imposta beni strumentali 4.0, si avrà l’opportunità di recuperare, per un’azienda ubicata in una delle regioni del Mezzogiorno, fino al 65% del costo del bene agevolato (45% credito mezzogiorno e 20% beni strumentali 4.0). 

Bonus Sud: Come si ottiene

  • La richiesta del credito d‘imposta si effettua presentando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Per la richiesta del credito d’imposta è necessario presentare apposita istanza attraverso il software dell’Agenzia delle Entrate, di cui si attende la versione aggiornata per poter inserire anche gli investimenti effettuati nell’anno 2023.
  • Il credito d’imposta si ottiene in circa 15 giorni dopo aver ricevuto comunicazione dall’Agenzia Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline. Per la richiesta del credito Mezzogiorno è necessario presentare apposita istanza attraverso il software dell’Agenzia delle Entrate (Cim17) e, ottenuta l’autorizzazione alla fruizione del credito, lo stesso potrà essere utilizzato a partire dal quinto giorno successivo, esclusivamente in compensazione. 
  • Al momento non vi è ancora la versione aggiornata del software per gli investimenti effettuati nell’anno 2023, pertanto, ad oggi, la richiesta del Bonus Sud potrà essere presentata soltanto per gli investimenti realizzati a partire dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2022. 

Cumulabilità e beni soggetti a Bonus Sud e Leasing

Vi è la possibilità di cumulare il credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa Ue.
I beni oggetto di investimento devono essere strumentali e devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. I beni non devono essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione. Ammessa la cessione dei punti vendita tramite contratto di fitto d’azienda.
La locazione finanziaria è riconosciuta nel rispetto degli orientamenti comunitari e della disciplina contrattuale con l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione”.

CREDITO IMPOSTA 4.0

Qual è il valore dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta pari ad una % delle spese sostenute nell’anno solare a seconda della tipologia di bene e della spesa complessiva. La misura agevolativa consente di recuperare, per gli investimenti realizzati nel corso del 2022, fino al 40% del costo sostenuto per l’acquisto di beni materiali 4.0. Per gli investimenti in beni immateriali, il credito d’imposta è stato recentemente innalzato dal 20% al 50%.

La misura del credito d’imposta vigente per gli anni 2021 e 2022 trovano applicazione le seguenti percentuali.

Investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 oppure con acconto del 20% versato ed accettazione ordine del fornitore entro il 31.12.2021 e completamento investimento entro il 31.12.2022Beni materiali 4.0
· 50% fino a 2,5 milioni
· 30% oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni
· 10% oltre 10 milioni fino a 20 milioniBeni immateriali 4.0
· 20% fino a 1 milione
Investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 1.01.2022 al 31.12.2022oppurecon acconto del 20% versato ed accettazione ordine del fornitore entro il 31.12.2022 e completamento investimento entro il 30.06.2023Beni materiali 4.0
· 40% fino a 2,5 milioni
· 20% oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni
· 10% oltre 10 milioni fino a 20 milioniBeni immateriali 4.0
· 50% fino a 1 milione

2023 Cosa Cambia per il 4.0

Dal 1° gennaio 2023 i crediti d’imposta Industria 4.0 subiscono un drastico ridimensionamento.

InvestimentiDal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026 con ordini e acconto entro il 2025 ndr.)Credito d’imposta fruibile in:
Beni materiali (vedi Allegato A alla Legge di Bilancio 2017)20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

10% per investimenti da 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

5% per investimenti da 10 e fino a 20 milioni di euro.
tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali (vedi Allegato B alla Legge di Bilancio 2017)20% per investimenti fino a 1 milione (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 o 30 giugno 2024 con ordine e acconto pari al 20% entro il 2023);

15% per investimenti fino a 1 milione (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre
2024 o 30 giugno 2025 con ordine e acconto pari al 20% entro il 2024);

10% per investimenti fino a 1 milione (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre
2025 o 30 giugno 2026 con ordine e acconto pari al 20% entro il 2025).

Come si ottiene

  • Non c’è alcuna domanda da compilare
  • Il credito d’imposta si ottiene in maniera automatica, indicando i costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi (quadro RU del Modello Unico)
  • E’ necessario predisporre la documentazione necessaria per poter iscrivere il credito di imposta nel Modello Unico e poterlo utilizzare

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali (o «industria 4.0.») dal costo superiore a 300.000€ è necessario produrre per singolo bene una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato (dalla perizia deve risultare che il bene possiede le caratteristiche tecniche richieste per poter ottenere le maggiori agevolazione. Gli investimenti 4.0. sono definiti secondo l’allegato:
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato-n.6_B.pdf
(Scarica l’elenco completo dei software e delle caratteristiche)
Per i beni del costo unitario inferiore a 300.000€ è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante

Le imprese sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Questa comunicazione è richiesta al solo a fini statistici.

E’ possibile acquistare i beni oggetto del credito d’imposta anche con Leasing Finanziario (non Noleggio) o un Finanziamento.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Se il contratto di leasing prevede la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.

Il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir mentre per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto degli stessi.

Cumulabilità con altri contributi

La circolare specifica che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre misure relative agli stessi costi ammissibili, nel limite massimo rappresentato dal 100% del costo sostenuto.

Grazie alla Risposta all’interpello n. 604 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con un contributo a fondo perduto, a valere sul bando POR FESR 2014-2020 AZIONE 3.1.1 della Regione Toscana.

Rideterminazione dell’agevolazione

La circolare chiarisce diversi punti riguardanti eventuali conseguenze derivanti dal mancato riscatto del bene nel caso di un leasing oppure il furto del bene stesso per il quale è stato richiesto il credito d’imposta.

Documentazione

La circolare chiarisce che le modalità di integrazione/correzione di documenti già emessi, presenti nella normativa 2020, si applicano anche alla normativa 2021.

Le Risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate hanno:

  1. Confermato la disciplina di riferimento in base a quanto disposto dalla circolare AE n.9/2021;
  2. Chiarito che per investimenti effettuati dal 1° luglio 2021 il bonus utilizzabile è soltanto quello della nuova normativa 2021, anche se risultano “prenotati” entro il 15 novembre 2020.
  3. Chiarito che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre misure, purchè non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

I Beni 4.0

I beni e le attrezzature 4.0 devono innanzitutto essere “strumentali” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria, quindi di uso durevole, funzionali al processo produttivo e contabilmente classificati in bilancio.

In particolare, i beni materiali oggetto dell’investimento devono possedere caratteristiche intrinseche tali da rientrare nell’Allegato A alla Legge di Bilancio n. 232 del 2016. Una volta acquistato, il bene deve essere interconnesso e integrato. Dunque, è la modalità di connessione del bene al sistema di fabbrica che ne abilita il funzionamento secondo i dettami del paradigma industria 4.0. Per interconnessione in logica 4.0, s’intende la comunicazione bidirezionale tra i macchinari e i sistemi informatici. In pratica, l’interconnessione rende possibile l’invio da remoto di istruzioni e/o part-program alla macchina oggetto dell’agevolazione, nonché la ricezione di informazioni di ritorno. L’interconnessione richiede quindi l’utilizzo di un protocollo di comunicazione internazionalmente riconosciuto (come ETHERNET/IP, MODBUS, OPC/UA, PROFINET), per l’invio di una o più informazioni alla macchina, la quale dev’essere identificata in modo univoco sulla rete aziendale (ad esempio, attraverso un indirizzo IP). Inoltre, la macchina deve poter scambiare informazioni con i sistemi informatici che gestiscono la produzione oppure con altri programmi gestionali in uso presso l’organizzazione aziendale. La norma che disciplina l’accesso al credito d’imposta, oltre a richiedere l’interconnessione, impone l’osservanza di un ulteriore requisito: l’integrazione automatizzata. Il requisito dell’integrazione può essere soddisfatto secondo diverse modalità. Integrando il bene con la rete di fornitura, la macchina potrebbe, a titolo di esempio, dialogare con i fornitori e richiedere automaticamente, ossia senza intervento manuale, l’approvvigionamento di materie prime o semilavorati. Alternativamente, potrebbe dialogare autonomamente con il cliente ed inviare notifiche circa lo stato di lavorazione del prodotto. si abilita il dialogo tra le macchine che compongono la linea di produzione attraverso lo scambio di dati o di segnali in logica M2M (Machine to Machine). Immaginando una configurazione tipo, una macchina potrebbe comunicare con un’altra posta a monte, inviando segnali di arresto in caso di malfunzionamento.

Dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per individuare la tipologia di agevolazione spettante tra quelle che si sono succedute nel tempo, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. La fruizione del credito d’imposta richiede, oltre all’effettuazione dell’investimento, anche l’entrata in funzione e l’interconnessione del bene.

Nell’ipotesi in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene – per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione – l’agevolazione non viene meno sempreché tutte le caratteristiche tecnicherichieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione); inoltre, le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione devono permanere per l’intero periodo di tempo agevolato.

Pertanto, la ritardata interconnessione del bene al sistema aziendale determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio e, conseguentemente, del termine finale di fruizione; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive documentabili e dimostrabili dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (risposta 71/2022).

Beni esclusi (alcuni esempi)

  • I veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore (all’art.164, comma 1, del dpr 917/1986)
  • I beni per i quali i coefficienti di ammortamento ai fini fiscali sono inferiori al 6,5%
  • I fabbricati e le costruzioni

In quanto tempo posso utilizzare il credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato per compensare altri debiti tramite modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dallo stesso anno in cui è stato effettuato l’investimento (in caso di beni 4.0.)

Le imposte con le quali posso utilizzare il credito d’imposta e compensarlo sono: IVA, IRES, IRAP, ritenute sui dipendenti, INPS e INAIL

Attenzione alle fatture

Le fatture dei beni acquistati devono contenere il riferimento alla normativa. La dicitura 4.0 da riportare varia pertanto a seconda della Legge di Bilancio di competenza:

  • L. 160/2019: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 184 a 194 di cui all’art. 1 della legge 10/2019, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 195 della legge 160/2019)”;
  • 178/2020: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058 di cui all’art. 1 della legge 178/2020, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”;
  • 234/2021: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058-ter di cui all’art. 1 della legge 178/2020, così come modificata dalla legge 234/2021, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”.

(in alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate è stata data la possibilità di regolarizzare le fatture anche dopo l’acquisto del bene). Nel caso in cui non sia stato indicato il corretto riferimento normativo in documenti già emessi, i soggetti interessati possono integrare i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020. 

  • nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull ’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro,
  • nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile:
    • stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633 del 1972 
    • oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d’inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.

La classica dicitura 4.0, richiesta in fattura per il bonus investimenti, va inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione. La risposta a interpello 270 del 18/05/2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni in relazione agli “altri documenti” richiamati dalla disposizione agevolativa.

L’art. 1 comma 1062 della L 178/2020, così come modificato dalla L. 23472021, stabilisce che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter“.

NUOVA SABATINI

Sullo stesso macchinario è possibile richiedere sia la Nuova Sabatini che il credito d’imposta. Utile in particolare per aziende con sede non in Sud Italia. Per beneficiare della Nuova Sabatini devo fare la domanda tramite banca o società di leasing.

L’agevolazione è sempre legata ad un nuovo finanziamento/ leasing finalizzato all’acquisto del Bene.
Il finanziamento (o leasing) finalizzato all’acquisto del bene deve a) avere una durata di max 5 anni, b) avere un importo compreso tra 20.000€ (nel nostro caso almeno 50.000€ e max 4.000.000€, c) essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto del bene, d) può beneficiare
della garanzia del Fondo centrale di Garanzia
L’importo del finanziamento può essere max pari al valore del Bene che si vuole acquistare (IVA esclusa)
Contributo (da non restituire) pari a ca. l’8-10% dell’importo del finanziamento Il contributo è uguale alla somma degli interessi su un finanziamento di pari valore a quello richiesto, ma di durata pari a 5 anni e con un piano di ammortamento a rate semestrali Il tasso di interesse per il calcolo del contributo è pari a: 2,75% in caso di investimenti ordinari 3,575% in caso di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”) 5,5% in caso di investimenti innovativi (cd.”industria 4.0”) realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna.

Esempio: devo acquistare un macchinario il cui prezzo è 100.000€. Scelgo di finanziare l’acquisto accendendo un nuovo finanziamento per lo stesso importo. Il contributo che potrò ottenere con la Sabatini sarà pari a ca. 7.700€ in caso di investimenti ordinari e ca. 10.092€ in caso di investimenti industria 4.0.

Il contributo può essere richiesto esclusivamente dalle Micro e PMI Il calcolo della dimensione aziendale (per capire se la propria impresa è una PMI) deve essere fatto considerando sia le eventuali partecipazioni dell’impresa in altre imprese, sia le eventuali partecipazioni degli azionisti/soci dell’impresa in altre imprese L’impresa che richiede l’agevolazione inoltre deve possedere i seguenti ulteriori requisiti: regolare iscrizione negli appositi registri (imprese e pesca) non trovarsi in situazione di liquidazione oppure nel corso di una procedura concorsuale non avere ricevuto dalla UE aiuti considerati illegali (o non averli rimborsati) avere una posizione contributiva regolare avere almeno una sede operativa in Italia (alla conclusione dell’investimento) anche se la sede legale si trova in uno Stato estero, membro UE.

Gli investimenti devono essere realizzati per le seguenti finalità (nel caso di aziende non agricole):

  • creazione di un nuovo stabilimento
  • ampliamento di uno stabilimento esistente
  • ampliamento della capacità produttiva dell’impresa
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti aggiuntivi
  • trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
  • acquisizione attivi di uno stabilimento (se precedentemente chiuso, a condizioni di mercato, e chi compra non ha rapporti con chi vende)

Come si richiede

E’ possibile richiedere l’agevolazione esclusivamente tramite la Banca/Intermediario finanziato (o soc. di leasing) convenzionato, che finanzia l’acquisto

Un’impresa può presentare più domande di agevolazione Nuova Sabatini a più banche/intermediari/soc. di leasing, purché si riferiscano a beni diversi ed a condizione che una volta effettuata la scelta della banca o intermediario che presenta la domanda al MISE per conto dell’impresa, non sarà possibile modificare il soggetto finanziatore.

NOVITA’

* Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022 del decreto MISE sono state definite le disposizioni attuative delle due nuove linee di intervento “Nuova Sabatini green” e “Nuova Sabatini Sud”.

L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti Mise.

Il contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

Aliquote Nuova Sabatini

Con la Circolare Mise del 17 marzo è stato confermato il ripristino dell’erogazione in più quote annuali (ad eccezione dei finanziamenti di importo non superiore a 200.000 €) previsto dalla Legge di Bilancio 2022. 

La circolare, tra l’altro, conferma l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 €, come già disposto dalla legge di bilancio 2022, nonché per le domande presentate a decorrere:

a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000 €, come già disposto dal decreto Crescita;

b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 €, come dal decreto Semplificazioni;

c) dal 1° gennaio 202 e fino al 1° dicembre 2021.

La Nuova Sabatini è cumulabile con il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Vediamo un esempio:

Nuova sabatini cumulo