Dal 30 agosto 2022 sarà possibile presentare le domande di garanzia a valere sul Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework).
Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse all’attuale guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.
Le operazioni finanziarie devono inoltre rispettare alcuni limiti: p. es. una durata massima di 8 anni e un importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione.
Per tutte queste tipologie di operazioni sono confermate le percentuali di copertura previste dalla Legge di Bilancio 2022 (80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione).
In attuazione dell’art.16 del DL Aiuti, inoltre, aumenta la copertura della garanzia a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90%.
Per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica, indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.
Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Si illustrano le altre novità introdotte dalla medesima circolare:
- Soggetto beneficiario: PMI che autocertifichino nell’allegato 4 di avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche). A questo proposito si specifica che l’intermediario finanziario non ha l’onere di verificare l’autocertificazione e che pertanto non dovrà essere acquisita alcuna documentazione.
- Durata dell’operazione: non superiore ai 96 mesi
- Importo massimo dell’operazione non può essere superiore alternativamente:
- al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Quindi se l’impresa non ha depositato il bilancio 2021 si considerano i bilanci del triennio 2018-2020. Per le PMI di nuova costituzione che non dispongono di tre bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Quindi se l’impresa ha depositato solo due bilanci la media dei ricavi verrà calcolata sui due bilanci disponibili;
Per le PMI di nuova costituzione che non dispongono di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;
- al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della presente richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale;
- Fabbisogno finanziario: al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi (autocertificato nell’allegato 4), nel caso di PMI, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, autocertificato nell’allegato 4.
Rimangono invariate le altre percentuali di garanzia già prevista dall’art. 55 della Legge 234 del 30/12/2021, come di seguito riepilogate:
- 80% operazioni finalizzate ad investimento o operazioni riferite a determinati soggetti beneficiari (start up innovative e incubatori certificati)
- 80%: operazioni finanziarie di liquidità riferite ai soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione
- 60%: operazioni finanziarie di liquidità riferite ai soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione
Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro. Nuovo allegato 4 che dovrà essere acquisito per l’invio delle richieste di garanzia inviate al Fondo dal 30/08/2022.