Credito d’imposta Beni Ordinari
Per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell’utilizzatore nei confronti della società di leasing), il credito
d’imposta spetterà nella misura del 6%.
Precisiamo che il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. La norma del Testo Unico delle Imposte sui redditi appena richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria:
• il beneficiario del credito d’imposta sarà il soggetto utilizzatore;
• per il calcolo del credito si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Credito d’imposta 4.0
Per gli investimenti in beni dell’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 effettuati dal 1° gennaio 2022
fino al 31.12.2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell’utilizzatore nei confronti della società di leasing), il credito
d’imposta è riconosciuto (co. 1057 LB 2021):
nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
• nella misura del 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro
• nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Ai sensi del comma 1058 riformulato dalla LB 2022, per gli investimenti in beni immateriali indicati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 aventi quindi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (in caso di investimento in leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell’utilizzatore nei confronti della società di leasing), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, con limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria il beneficiario del credito d’imposta sarà il soggetto utilizzatore, per il calcolo del credito si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Il momento di effettuazione dell’investimento coincide con la sottoscrizione del verbale di consegna.

Dal punto di vista soggettivo possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. Sono escluse dall’agevolazione ai sensi del comma 1052 della LB 2021 le imprese in stato di crisi8 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ricordiamo che detto credito d’imposta è compensabile oltre che con le imposte sui redditi anche con le ritenute d’acconto, l’IVA e i contributi previdenziali, di talché si può ad ogni effetto configurare come «cash grant equivalent». I codici tributo per l’utilizzo del credito in F24 sono quelli di cui alla Risoluzione Agenzia Entrate 30 novembre 2021 n.68/E. L’eventuale credito d’imposta complessivamente non compensato risultante alla chiusura del triennio agevolato può esser compensato fino ad esaurimento, a partire dall’esercizio successivo a detto triennio, sempre entro il medesimo limite annuale prefigurato. Ricordiamo infine che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della Legge 178 del 2000 (specifichiamo che i commi 1054 e 1055 riguardano i beni ordinari e i successivi invece i beni dell’Industria 4.0 così come emergenti dalle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2022).
È poi replicato anche in questa edizione l’obbligo delle imprese a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’esclusione della proroga dell’agevolazione per i beni nuovi ordinari generici materiali ed immateriali (diversi quindi da quelli tipicamente Industria 4.0) comporta la necessità di concentrare tali investimenti in coda al 2022 (o di versare almeno il 20% del costo entro il 31/12/2022 per poter fruire del credito d’imposta entro il 30 giugno 2023).
Per gli investimenti in nuovi beni materiali 4.0 la misura del credito d’imposta viene ridotta del 50% tra il 2022 e il 2023: pertanto, risulta più conveniente concentrare il sostenimento degli investimenti a fine 2022 (o di versare almeno il 20% del costo entro il 31/12/2022 per poter fruire del credito d’imposta entro il 30 giugno 2023).
Per gli investimenti in nuovi beni immateriali 4.0 la misura del credito d’imposta viene mantenuta costante tra 2022 e 2023, mentre viene gradualmente ridotta fino al 2025; per questo tipo di investimenti, è quindi possibile disporre di un orizzonte temporale più ampio (rispetto ai beni materiali industria 4.0) per poter beneficiare dell’aliquota massima prevista per l’agevolazione.
Credito d’imposta Mezzogiorno
La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha istituito originariamente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Con la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2020 n.178) è stata disposta una proroga della misura al 31 dicembre 2022.
L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1.2016 al 31.12.2022 (proroga, al 2022 che, come già accennato, è stata disposta dall’art. 1 co. 171 della L. 178/2020). Al fine di individuare l’esatto momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR e distinguere in base alle diverse modalità con cui gli investimenti possono essere effettuati. La misura del credito d’imposta è pari a:
✓ per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna e Molise per effetto della modifica qui in commento, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese;
✓ per la Regione Abruzzo, l’intensità massima dell’aiuto a finalità regionale è pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 10% per le grandi imprese.
a favore degli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive nuove o già esistenti. Con riguardo agli investimenti realizzati mediante lo strumento della locazione finanziaria (la disciplina non si applica al leasing operativo) segnaliamo che la norma prevede che occorre assumere come costo del bene quello sostenuto da parte della società di leasing (locatore) per l’acquisto del bene.
Ricordiamo infine che il credito d’imposta è cumulabile con aiuti cc.dd. “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento. Il previgente divieto di cumulo continua a trovare applicazione con riferimento agli investimenti effettuati entro il 28.2.2017 (circ. n. 12/E/2017, § 4). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta è cumulabile con i
superammortamenti (circ. 34/2020). L’agevolazione è cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento (risposta interpello 360/2020 e 157/2021).

Va sempre ricordato che tale Credito d’imposta (contributo in conto impianti) non è tassabile ai fini IRPEF / IRES e IRAP, quindi in sede di determinazione delle imposte andranno fatte le relative variazioni in diminuzione.
Investimenti
La circolare chiarisce che le imprese possono richiedere il Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali anche per:
- Investimenti realizzati mediante contratti di leasing, riconoscendo una sostanziale equivalenza tra l’acquisizione di un bene in proprietà e tramite contratto di leasing;
- i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 €.
Ambito Temporale
In base a quanto disposto nella Legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali spetta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per questo motivo, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 si verifica una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella precedente.
Determinazione dell’agevolazione
La circolare comprende diverse specifiche riguardo il modo di calcolare il credito d’imposta per le reti di imprese e la rilevanza dell’IVA. Inoltre, chiarisce che la determinazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, viene calcolata in base al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, mentre non ha alcuna rilevanza il prezzo di riscatto.
Utilizzo del credito d’imposta
La circolare chiarisce diversi punti che riguardano la modalità di utilizzo del Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali. In particolare:
- Le imprese che vogliono fruire del credito d’Imposta devono essere in possesso di DURC regolare e in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta.
- È possibile l’utilizzo della somma restante del credito d’imposta oltre il terzo anno.
Vediamo un esempio:
Credito di imposta 3.000 €. Nell’anno N – di entrata in funzione/interconnessione del bene – utilizzo del credito per una somma pari a 800 €, nell’anno N+1 utilizzo per 1.200 € (con recupero dei 200 non utilizzati nell’anno N), nell’anno N+2 utilizzo per 700 €. È possibile utilizzare l’ammontare residuo di 300 € a partire dall’anno N+4.
- Le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di € possono usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali in un’unica quota annuale. La circolare precisa che tale modalità di fruizione costituisce una facoltà e non un obbligo. Inoltre, stabilisce che la verifica del limite dimensionale deve essere riferita al periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.
- Le imprese possono usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali anche in caso di interconnessione tardiva. Infatti, è possibile che l’interconnessione venga effettuata l’anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento nei casi in cui sia necessario acquisire o adeguare l’infrastruttura informatica aziendale, semprechè le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo.
Cumulabilità con altri contributi
La circolare specifica che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre misure relative agli stessi costi ammissibili, nel limite massimo rappresentato dal 100% del costo sostenuto.
Grazie alla Risposta all’interpello n. 604 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con un contributo a fondo perduto, a valere sul bando POR FESR 2014-2020 AZIONE 3.1.1 della Regione Toscana.
Rideterminazione dell’agevolazione
La circolare chiarisce diversi punti riguardanti eventuali conseguenze derivanti dal mancato riscatto del bene nel caso di un leasing oppure il furto del bene stesso per il quale è stato richiesto il credito d’imposta.
Documentazione
La circolare chiarisce che le modalità di integrazione/correzione di documenti già emessi, presenti nella normativa 2020, si applicano anche alla normativa 2021.
Le Risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate hanno:
- Confermato la disciplina di riferimento in base a quanto disposto dalla circolare AE n.9/2021;
- Chiarito che per investimenti effettuati dal 1° luglio 2021 il bonus utilizzabile è soltanto quello della nuova normativa 2021, anche se risultano “prenotati” entro il 15 novembre 2020.
- Chiarito che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre misure, purchè non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.
Nuova Sabatini
Con la finalità di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (di seguito PMI) i commi 47 e 48 dell’art. 1, prevedono il rifinanziamento della dotazione finanziaria inerente alla misura agevolativa “Nuova Sabatini” rispettivamente per:
- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- 60 milioni per l’anno 2027.
Il comma 48 reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato in più quote19 determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso articolo 220; ulteriormente reintrodotta la previsione per cui, in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere, invece, erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili e sempre secondo le modalità determinate con il medesimo decreto di attuazione.
Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari,
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).
Le imprese interessate devono presentare a una banca o a un intermediario finanziario, la richiesta di finanziamento e la domanda di accesso al contributo, secondo lo schema definito con apposita circolare ministeriale. La banca o l’intermediario finanziario, previa verifica, delibera il finanziamento e trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di prenotazione, il Ministero comunica alla banca o all’intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse. La durata non può superare i 5 anni e l’importo richiesto deve essere compreso tra i 20.000 euro e i 4 milioni di euro.
NOVITA’
* Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022 del decreto MISE sono state definite le disposizioni attuative delle due nuove linee di intervento “Nuova Sabatini green” e “Nuova Sabatini Sud”.
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti Mise.
Il contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

Con la Circolare Mise del 17 marzo è stato confermato il ripristino dell’erogazione in più quote annuali (ad eccezione dei finanziamenti di importo non superiore a 200.000 €) previsto dalla Legge di Bilancio 2022.
La circolare, tra l’altro, conferma l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 €, come già disposto dalla legge di bilancio 2022, nonché per le domande presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000 €, come già disposto dal decreto Crescita;
b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 €, come dal decreto Semplificazioni;
c) dal 1° gennaio 202 e fino al 1° dicembre 2021.
La Nuova Sabatini è cumulabile con il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Vediamo un esempio:
